Procedura per radiare un veicolo per destinarlo al mercato estero UE ed extra UE
Nuove normative per la radiazione per esportazione di autoveicoli all’estero emesse il 14-07-2014
La nuova normativa inerente alle nuove disposizioni in materia delle pratiche per la radiazione degli autoveicoli con destinazione “esportazione” prevede, dal 14 luglio 2014, che la presentazione della pratica per la radiazione di un veicolo dal PRA possa essere effettuata solo nel caso in cui il veicolo stesso sia stato effettivamente esportato all’estero: non è più possibile quindi la radiazione preventiva.
Perciò, nel momento in cui una Ditta acquisterà un autoveicolo con intenzione di esportarlo non potrà più radiarlo immediatamente
( radiazione preventiva), come si poteva fare prima del 14 Luglio 2014, dovrà portarlo presso la propria sede Italiana e poi comprovare l’avvenuta consegna del veicolo all’estero con l’esposizione del documento D.D.T o C.M.R (documento di trasporto), a prova della reale avvenuta esportazione.
Oppure, occorre consegnare al PRA la fotocopia del nuovo libretto estero, ossia quello, che il nuovo Stato rilascia quando si prendono le targhe estere.
O, in alternativa alla consegna della nuova carta di immatricolazione estera, si può produrre la documentazione comprovante l’avvenuto trasferimento del veicolo all’estero (ad es. il documento di trasporto, il C.M.R., la bolla doganale, in ogni caso il documento che attesti la consegna all’acquirente estero). Tutto questo, ovviamente, complica le procedure di compravendita, essendo molto più complesse e creano più tensione nei rapporti di fiducia tra il cedente del veicolo e la ditta che ritira il veicolo. Prima si poteva radiare il veicolo in 20 minuti già al momento dell’acquisto presso qualsiasi agenzia pratiche auto o sede ACI, ora il cedente dovrà consegnare il veicolo all’acquirente, confidando nella serietà e aspettare più giorni, affinchè il compratore perfezioni la documentazione di esportazione. Cosa è in sintesi il D.D.T. (documento di trasporto )
Il D.D.T., introdotto con il D.P.R. 14/08/1996 n. 472, è il documento, che accompagna i beni durante il trasporto ed ha sostituito la bolla di accompagnamento nella maggior parte dei casi di traslazioni di merci e beni mobili.
- Gli elementi che il DDT deve contenere sono:
- la data di emissione e il numero progressivo attribuito;
- i dati identificativi del venditore (cioè nominativo o ragione sociale, indirizzo e numeri di partita IVA, codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese);
- i dati identificativi del compratore (cioè nominativo o ragione sociale e indirizzo);
- la natura, qualità e quantità dei beni trasportati;
- l’indicazione della ditta incaricata del trasporto, nel caso venga fatto da un vettore;
- la data effettiva di consegna della merce, se questa avviene successivamente alla data di emissione del DDT;
- l’indicazione della causale del trasporto (obbligatoria solo nel caso in cui sia diversa da “Vendita”, ad es. Conto Lavorazione, conto riparazione, conto visione, reso merce ecc.).
Il documento è in formato libero, ossia nessun vincolo di forma, dimensioni o tracciato e deve essere emesso almeno in duplice esemplare, anche se, per ragioni organizzative, sono ammesse anche copie supplementari.
Una copia deve essere trattenuta e conservata dal mittente, l’altra- deve essere consegnata al cessionario in accompagnamento della merce ceduta e trasportata con mezzi propri o autotrasportatori in conto terzi
Sull’esemplare trattenuto dal venditore non è obbligatoria la firma di chi ritira la merce, in quanto può rivelarsi molto utile nel caso di contestazioni tra le parti.
Cosa è il C.M.R ( Convention des Marchandises par Route )
C.M.R. sigla di “Convention des Marchandises par route”, è l’accordo internazionale del trasporto internazionale su strada, da cui è derivato il documento, definito appunto C.M.R ( lettera di vettura internazionale)
Lo si deve usare per regolamentare i trasporti autostradali, ma la convenzione lo rende valido anche per i trasporti intermodali.
Questo documento viene emesso dal mittente, o dallo spedizioniere, in qualità di committente del trasporto.
Deve essere compilato al momento del carico delle merci, dal mittente e vettore, ognuno per le parti di sua competenza,
in tre copie.
la prima: è consegnata al mittente
la seconda: va di competenza al destinatario, ed accompagna la merce fino a destinazione
la terza: è trattenuta dal vettore, regolarmente controfirmata per “merce ricevuta”
Deve contenere: data e luogo di emissione – nome e indirizzo del mittente – nome, indirizzo e numero di targa del mezzo che fa da vettore – nome ed indirizzo del destinatario – natura, peso, quantità della merce trasportata.
Può contenere anche: istruzioni per il trasporto, cabotaggi, spese di trasporto, e punti di transito.
In sostanza il C.M.R fa fede del motivo del trasporto, identifica la merce, il mittente e il ricevente e il vettore.
La nostra ditta rende tutte queste procedure molto veloci e immediatamente eseguibili, senza aspettare giorni per ottenere la vostra pratica di radiazione, senza l’ansia che la vostra auto abbia lasciato il territorio Italiano con le vostre targhe. Noi siamo una ditta Italiana con una propria sede all’estero dove finiscono le auto che acquistiamo, non ci appoggiamo ad altri, non cediamo ad altri la vostra auto. Noi acquistiamo, trasportiamo e riceviamo i veicoli che acquistiamo. Non ci occorre aspettare nessun documento di trasporto o ricevimento di documenti di trasporto. Le bisarche di trasporto sono sempre intestate alla nostra ditta, e sono corredate da licenza internazionale di trasporto, questo ci permette di radiare il vostro veicolo al momento del ritiro senza attese.
Affidatevi a gente seria organizzata e che vi garantisca tranquillità e gestione rapida dei vostri documenti, se avete un veicolo da vendere contattateci ai numeri 3477189200
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